COVID-19 – INDICAZIONI PER LE AZIENDE CASI SOSPETTI, CASI PROBABILI, CASI ACCERTATI O CONTATTI STRETTI
DEFINIZIONE DI “CONTATTO STRETTO”
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
LAVORATORE CONFERMATO CERTO POSITIVO PER COVID-19 E GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI
Spetta alle Autorità sanitarie territorialmente competenti, anche in collaborazione con il datore di lavoro, individuare i “contatti” qualificabili come “stretti” del soggetto certo positivo di COVID-19 e applicare agli stessi la misura della “quarantena” con sorveglianza attiva, per quattordici giorni e/o gli altri provvedimenti ritenuti necessari ( es. tampone ecc.) nel rispetto dei protocolli preposti.
La Asl ricostruisce la rete di contatti stretti avuti dal caso positivo. Si rintracciano tutti i contatti stretti del contagiato fino a due giorni prima dall’effettiva comparsa dei sintomi.
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
È la stessa Azienda Sanitaria che avverte il contatto. Per le persone avvertite scatta, quindi, l’isolamento fiduciario immediato e si stabilisce una data per effettuare il tampone oro-faringeo, che stabilirà se quel contatto è stato o meno contagiato.
Nel caso in cui una persona non venisse contattata dall’Azienda Sanitaria, ma fosse consapevole di aver avuto contatti con un caso risultato positivo al tampone da Covid19 – è consigliabile contattare il proprio medico di base o il numero verde della propria Asl di riferimento e riferire l’avvenuto contatto.
Quindi seguire le indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria locale, che – secondo la modalità di contatto avvenuto – può ordinare la quarantena. Quarantena che non dura più 14 giorni ma soltanto 10.
Nella circolare si raccomanda di:
- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DI LAVORO CONTAMINATI
Solo nei locali ove abbiano soggiornato casi confermati, come da indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/20 “Pulizia ambienti non sanitari”, la pulizia deve prevedere i seguenti interventi:
- lavare le superfici con acqua e detergenti comuni. Successivamente, per la decontaminazione si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) dopo la pulizia.
Per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, va utilizzato etanolo (alcol) al 70%; Ø adeguata ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia; Ø particolare attenzione alle superfici toccate frequentemente: ad es. porte, finestre, corrimano, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari; Ø tende, tessuti, biancheria per la casa vanno lavati con acqua calda a 90° e detergente, se possibile con aggiunta di ipoclorito di sodio.
- durante le operazioni di pulizia vanno utilizzati mascherina chirurgica*, camice /grembiule monouso, guanti spessi, occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche), stivali o scarpe da lavoro chiuse.
- Dopo la sanificazione smaltire i materiali monouso usati come materiale potenzialmente infetto e pulire gli altri. *Indossare la mascherina con mani pulite (lavate con acqua e sapone o con igienizzante). La mascherina chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La mascherina deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.
RIENTRO AL LAVORO, CERTIFICAZIONI, IDONEITÀ
Rientro al lavoro di un lavoratore che ha avuto problemi respiratori, febbre e tosse, il cui medico di medicina generale abbia attestato la fine del periodo di malattia.
Il medico di medicina generale è normalmente in possesso di tutti gli elementi anamnestici e clinici per discriminare se si possa trattare o meno di caso sospetto di COVID-19. Fa quindi fede la sua certificazione ed il lavoratore può essere riammesso al lavoro senza restrizioni particolari.
Rientro al lavoro di un lavoratore in caso di una COVID-19 positività
Il lavoratore viene seguito dal Dipartimento Prevenzione sino alla guarigione.
Il Medico di Medicina Generale (MMG) redige apposito certificato di malattia con un numero di giorni che varia in funzione delle diverse condizioni cliniche (c.1 art.26 del D.L.18 del 17 marzo 2020).
Prima della dichiarazione di guarigione il lavoratore viene sottoposto a tampone. La guarigione viene comunicata al lavoratore. Su richiesta del lavoratore può essere rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione una dichiarazione di avvenuta guarigione.
Il Datore di Lavoro deve coinvolgere, ove nominato, il Medico Competente.
Nella fattispecie il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua “la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”, già prevista dall’art. art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs 81/08 e s.m.i, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
LAVORATORE CHE AL DI FUORI DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVILUPPA FEBBRE E SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE E DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA)
- non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA, ANCHE LIEVE, O LAVORATORE ASINTOMATICO CHE RIFERISCE DI ESSERE STATO NEI 14 GIORNI PRECEDENTI A CONTATTO STRETTO CON UN CASO DI COVID-19 CHE SI PRESENTA AL LAVORO
- non adibire ad attività lavorativa, isolandolo dagli altri soggetti presenti;
- deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica;
- deve tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici); ü
- deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia.
LAVORATORE CHE DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVILUPPA FEBBRE E SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE E DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA)
- gli addetti al primo soccorso aziendale, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica;
- far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e isolare il soggetto;
- contattare il 112.
LAVORATORE IN PROCINTO DI RECARSI ALL’ESTERO IN TRASFERTA LAVORATIVA
- Acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare il rischio in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista;
- informare il lavoratore, prima della partenza, in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
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