COVID-19 SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI “FRAGILI”
Share on Facebook Share on Twitter Share on PinterestDal 1° luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” per richiedere all’INAIL le VISITE MEDICHE PER I LAVORATORI “FRAGILI” ovvero ai lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più comorbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.
I DATORI DI LAVORO che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del Medico Competente, devono garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, RICHIEDENDO ALL’INAIL UNA VISITA MEDICA ATTRAVERSO IL NUOVO SERVIZIO ONLINE “SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE”, accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Inail (con l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail).
E’ possibile delegare il Consulente del lavoro compilando ed inoltrando
l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.
Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l’Inail ha stabilito in via provvisoria l’importo di € 50,85.