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SICUREZZA

L’art.8, comma 3 della L.447/95 

La valutazione previsionale di clima acustico è un’indagine effettuata al fine di scoprire l’intensità e la quantità di rumore prodotta in una zona, prima della costruzione di una nuova struttura o ampliamento di un edificio già presente.

Necessaria per:

  • la realizzazione dinuovi edifici residenziali, scuole, ospedali o giardini pubblici. Nel caso specifico, la consegna della relazione al comune della città interessata, sarà compito dell’impresa edile incaricata dei lavori o del progettista.
  • cambiamento destinazione d’usodi una struttura. Se per esempio si vorrà modificare la destinazione di un ufficio in un’abitazione, sarà necessario redigere una relazione acustica del clima acustico.

rispettare le normative imposte dalla legislazione è strumento utile ad evitare sanzioni amministrative

L’art. 190 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rumore all’interno della propria azienda, con lo scopo di individuare  lavoratori esposti al rischio rumore e predisporre adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

Tale valutazione ha come fine quello di accertare che l’esposizione al rumore rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla normativa. Nel caso cui questo non sia possibile, i lavoratori dovranno essere dotati di idonei Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione dell’udito (otoprotettori) e sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il rischio rumore non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute dei lavoratori possono essere anche piuttosto gravi.

La valutazione del rischio rumore è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

L’art. 223 del D.lgs. 81/2008 obbliga il Datore di Lavoro ad effettuare la valutazione del rischio chimico. In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione ad agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti i reagenti. Se si avvia una nuova attività con presenza di sostanze chimiche pericolose, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio, e attuare le relative misure di prevenzione. Contrariamente a ciò che si pensa, non si tratta di un rischio presente solo nelle industrie chimiche o nei laboratori, ma è presente in tutte le aziende in cui si utilizzano determinati tipi di sostanze come per esempio i prodotti per le pulizie, per la disinfezione, per la conservazione degli alimenti e molti altri. La valutazione va in ogni caso aggiornata periodicamente e ogni volta che intervengono mutamenti notevoli.

L’articolo 202 a prevedere l’obbligo di valutazione del rischio vibrazioni.

la valutazione del rischio vibrazioni è obbligatoria per tutte le attività che impiegano particolari attrezzature o macchine, (martelli pneumatici, trapani, seghe circolari, carrelli elevatori, trattori, tagliaerba e molti altri strumenti) e va integrata al DVR.

Va aggiornata ogni 4 anni 

La “Direttiva Macchine” 2006/42/CE obbliga i costruttori a dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine. In generale, vengono distinte due diverse tipologie di vibrazioni: quelle mano-braccio (HAV) o quelle che interessano il corpo intero (WBV).

D.lgs. n. 81/2008 rende obbligatoria la valutazione del rischio fulminazione nelle attività lavorative

art. 80 il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione, a tal fine esegue una valutazione dei rischi e, sulla base di tale valutazione, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie;

art. 84 il datore di lavoro provveda affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini, secondo le indicazioni delle norme tecniche

art. 86  il datore di lavoro provveda affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Art. 28 del D.Lgs 81/2008 il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi “anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo 08/10/2004.

Il d.l. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di valutazione dello stress per tutte le aziende che si avvalgono della collaborazione di almeno un lavoratore subordinato.

La valutazione dello stress da lavoro è “parte integrante della valutazione dei rischi” (DVR).

Il datore di lavoro deve misurare lo stress dei propri dipendenti e adottare le adeguate misure per eliminarlo o ridurlo, avvalendosi della collaborazione del RSPP aziendale, del Medico Competente, l’RLS e coinvolgendo attivamente i lavoratori interessati.

Lo scopo della redazione del Piano è quello di fornire indicazioni ai lavoratori sul comportamento da adottare e le tecniche da utilizzare, quando si verifica una situazione di emergenza interna o esterna,

Il PEE deve fornire indicazioni su come evacuare le persone da diversi tipi di edifici o aree, (aziende, ospedali, scuole etc.). Deve anche indicare come i soccorritori gestiranno l’evacuazione.

Obbligo di predisporre un piano di emergenza, nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Piano Operativo di Sicurezza è un documento obbligatorio redatto con l’obiettivo di prescrivere le misure preventive e protettive da mettere in atto all’interno dei cantieri a tutela della salute dei lavoratori.

Il POS è sempre obbligatorio nelle imprese che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili.

A differenza del DVR, il POS deve essere redatto per ogni cantiere. A redigerlo deve essere il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Quando sono presenti più imprese, il piano operativo di sicurezza, deve essere redatto uno per ciascuna impresa.

A firmarlo è il Datore di Lavoro con l’eventuale controfirma di RLS (o RLST); RSPP; Medico Competente.

Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.

Il Piano di sicurezza e coordinamento è una relazione dettagliata da allegare al contratto di appalto che descrive la varie fasi operative del lavoro e individua le eventuali situazioni a rischio, prevedendone le misure da attuare per la messa in sicurezza del cantiere.

Il PSC è un documento obbligatorio quando sono presenti più imprese nei cantieri, anche non contemporanee, oppure quando una sola azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione.

Il PSC è parte integrante della gara d’appalto e viene redatto nella fase di progettazione dell’opera, prima della richiesta di presentazione dell’offerta.

Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza.

Art. 26 del D.LGs 81/08 sancisce l’obbligo del Datore di Lavoro committente, quale responsabile della collaborazione e del coordinamento tra imprese appaltatrici, di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Il DUVRI è d’obbligo in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda.
Da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto, ad ogni sua variazione deve essere effettuata una nuova consegna. Se presente Piano di sicurezza e coordinamento l’elaborazione del DUVRI non è richiesta.

Il soggetto riesce a mantenere l’equilibrio termico del corpo senza eccessive sollecitazioni del sistema di termoregolazione.

Possiamo definire come microclima, le condizioni microclimatiche specifiche di un ambiente chiuso ottenute esaminando i livelli di temperatura, umidità, correnti e qualità dell’ aria.

La misurazione del microclima comprende la raccolta di dati su questi fattori per valutare se soddisfano i requisiti di comfort e sicurezza per gli occupanti dell’edificio.

 I disagi derivanti possono avere un impatto anche significativo sia sulla salute fisica che sul benessere psicologico dei lavoratori

AMBIENTE

Dall’art. 266 al 286 del dlgs 81/2008, si descrive la valutazione del rischio biologico, le misure di prevenzione e protezione da adottare e gli obblighi del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione agli agenti biologici eventualmente presenti nell’ambiente di lavoro.

Agenti biologici pericolosi per i lavoratori sono in genere microrganismi quali batteri, virus, funghi e parassiti responsabili di gravi reazioni allergiche o veicoli e vettori di malattie.

La normativa prevede che le emissioni in atmosfera, derivate da lavorazioni e processi produttivi, debbano essere controllate in modo da verificare che non contengano sostanze inquinanti oltre i limiti consentiti. Per poter garantire la salubrità dell’aria negli ambienti di lavoro, le emissioni devono essere aspirate e convogliate verso l’esterno. Il D.Lgs 152/2006 art. 269 prescrive l’obbligo di ottenere un’autorizzazione per poter immettere emissioni nell’ambiente. Tale autorizzazione potrà essere diversa in base al tipo di attività, quantità e tipologia di materiale inquinante.

L’art. 74 del D.Lgs. 152/2006 definisce scarico idrico “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. […]”.

“Gli scarichi idrici possono essere suddivisi in funzione della tipologia delle acque scaricate o del recapito finale a cui sono convogliati. Infatti, in funzione di questi due parametri sono stabilite le tabelle di riferimento con i limiti di legge e, quindi, le prescrizioni che saranno contenute nell’autorizzazione. In base alla natura del refluo.” […] il D.Lgs. 152/2006 d

In base alla normativa ambientale D. Lgs. 152/2006, il Datore di lavoro è chiamato ad effettuare campionamenti e analisi chimiche pertinenti all’attività (aria acqua suolo) e sui rifiuti prodotti.

Dette analisi devono essere eseguite da tecnici qualificati, secondo precise metodologie e con l’ausilio di adeguate attrezzature.

In Italia, la presenza dell’amianto è stata messa al bando con L. 257 del 1992 e la tutela della salute dei cittadini è sancita anche da normative europee. Nel D.M. 6/09/1994 è previsto l’obbligo per proprietari di fabbricati, impianti e/o macchine, in cu vi sia presente materiale contenente amianto (MCA), di nominare un Responsabile del Rischio Amianto (RA) e di effettuare una valutazione dello stato di conservazione dei materiali.

L’RA ha compito di verificare e coordinare tutte le attività manutentive che possano interessare i MCA, gestirne il rischio e la messa in sicurezza, nonché redigere il Programma di controllo valutando le attività di conservazione e manutenzione ed eventualmente le attività di bonifica.

INCENDIO

È il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali.

Consentono di mantenere aggiornate e adeguate la documentazione, le misure di prevenzione e la formazione

ALIMENTI

Tutte le Aziende che operano nel settore della produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita degli alimenti, devono obbligatoriamente dotarsi del Manuale di Autocontrollo (Haccp), un documento dove vengono riportati i requisiti di base per la sicurezza alimentare, la valutazione e l’analisi dei rischi, nonché tutte le informazioni relative alla organizzazione, alla prevenzione e alla riduzione dei pericoli eventualmente identificati.

“L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare”

L’obiettivo principale è fornire una documentazione con cui l’impresa sia in grado di dimostrare di aver operato in modo da eliminare o ridurre i potenziali rischi, predisponendo e applicando determinate procedure che ne consentano la gestione e il controllo dei pericoli e di fornire a tutti i dipendenti facili e utili indicazioni al fine di concretizzare le norme di prevenzione. 

Il Manuale di Autocontrollo deve essere redatto tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’Azienda, dei mezzi di produzione, degli ingredienti e di tutto ciò che possa mettere a rischio la salute dei consumatori o la salubrità del prodotto.

Con il Regolamento Europeo 178/2002 (Reg. 178/02), a partire dal 1° gennaio 2005 diviene obbligatoria in tutta l’unione Europea la tracciabilità alimentare. La normativa impone a tutte le aziende alimentari e mangimistiche, che operano sul territorio europeo, di dotarsi di un sistema di rintracciabilità dei prodotti.

Per rintracciabilità dei prodotti si intende la facoltà di poter seguire e controllare il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale o di qualsiasi altra sostanza destinata alla produzione alimentare, alla sua trasformazione fino ad arrivare alla sua distribuzione.

La tracciatura e la registrazione, del percorso produttivo di un alimento, garantisce, agli operatori del settore e al consumatore finale, di avere una conoscenza completa e trasparente della filiera agroalimentare e della provenienza di un prodotto e di poter operare una scelta consapevole.

Tracciare un elemento è una procedura estremamente utile anche nei casi di contestazione o di emergenza.

L’art.8, comma 3 della L.447/95 

La valutazione previsionale di clima acustico è un’indagine effettuata al fine di scoprire l’intensità e la quantità di rumore prodotta in una zona, prima della costruzione di una nuova struttura o ampliamento di un edificio già presente.

Necessaria per:

  • la realizzazione dinuovi edifici residenziali, scuole, ospedali o giardini pubblici. Nel caso specifico, la consegna della relazione al comune della città interessata, sarà compito dell’impresa edile incaricata dei lavori o del progettista.
  • cambiamento destinazione d’usodi una struttura. Se per esempio si vorrà modificare la destinazione di un ufficio in un’abitazione, sarà necessario redigere una relazione acustica del clima acustico.

rispettare le normative imposte dalla legislazione è strumento utile ad evitare sanzioni amministrative

L’art. 190 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rumore all’interno della propria azienda, con lo scopo di individuare  lavoratori esposti al rischio rumore e predisporre adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

Tale valutazione ha come fine quello di accertare che l’esposizione al rumore rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla normativa. Nel caso cui questo non sia possibile, i lavoratori dovranno essere dotati di idonei Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione dell’udito (otoprotettori) e sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il rischio rumore non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute dei lavoratori possono essere anche piuttosto gravi.

La valutazione del rischio rumore è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

L’art. 223 del D.lgs. 81/2008 obbliga il Datore di Lavoro ad effettuare la valutazione del rischio chimico. In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione ad agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti i reagenti. Se si avvia una nuova attività con presenza di sostanze chimiche pericolose, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio, e attuare le relative misure di prevenzione. Contrariamente a ciò che si pensa, non si tratta di un rischio presente solo nelle industrie chimiche o nei laboratori, ma è presente in tutte le aziende in cui si utilizzano determinati tipi di sostanze come per esempio i prodotti per le pulizie, per la disinfezione, per la conservazione degli alimenti e molti altri. La valutazione va in ogni caso aggiornata periodicamente e ogni volta che intervengono mutamenti notevoli.

L’articolo 202 a prevedere l’obbligo di valutazione del rischio vibrazioni.

la valutazione del rischio vibrazioni è obbligatoria per tutte le attività che impiegano particolari attrezzature o macchine, (martelli pneumatici, trapani, seghe circolari, carrelli elevatori, trattori, tagliaerba e molti altri strumenti) e va integrata al DVR.

Va aggiornata ogni 4 anni 

La “Direttiva Macchine” 2006/42/CE obbliga i costruttori a dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine. In generale, vengono distinte due diverse tipologie di vibrazioni: quelle mano-braccio (HAV) o quelle che interessano il corpo intero (WBV).

Dall’art. 266 al 286 del dlgs 81/2008, si descrive la valutazione del rischio biologico, le misure di prevenzione e protezione da adottare e gli obblighi del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione agli agenti biologici eventualmente presenti nell’ambiente di lavoro.

Agenti biologici pericolosi per i lavoratori sono in genere microrganismi quali batteri, virus, funghi e parassiti responsabili di gravi reazioni allergiche o veicoli e vettori di malattie.

D.lgs. n. 81/2008 rende obbligatoria la valutazione del rischio fulminazione nelle attività lavorative

art. 80 il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione, a tal fine esegue una valutazione dei rischi e, sulla base di tale valutazione, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie;

art. 84 il datore di lavoro provveda affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini, secondo le indicazioni delle norme tecniche

art. 86  il datore di lavoro provveda affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Art. 28 del D.Lgs 81/2008 il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi “anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo 08/10/2004.

Il d.l. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di valutazione dello stress per tutte le aziende che si avvalgono della collaborazione di almeno un lavoratore subordinato.

La valutazione dello stress da lavoro è “parte integrante della valutazione dei rischi” (DVR).

Il datore di lavoro deve misurare lo stress dei propri dipendenti e adottare le adeguate misure per eliminarlo o ridurlo, avvalendosi della collaborazione del RSPP aziendale, del Medico Competente, l’RLS e coinvolgendo attivamente i lavoratori interessati.

Lo scopo della redazione del Piano è quello di fornire indicazioni ai lavoratori sul comportamento da adottare e le tecniche da utilizzare, quando si verifica una situazione di emergenza interna o esterna,

Il PEE deve fornire indicazioni su come evacuare le persone da diversi tipi di edifici o aree, (aziende, ospedali, scuole etc.). Deve anche indicare come i soccorritori gestiranno l’evacuazione.

Obbligo di predisporre un piano di emergenza, nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

È il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali.

Piano Operativo di Sicurezza è un documento obbligatorio redatto con l’obiettivo di prescrivere le misure preventive e protettive da mettere in atto all’interno dei cantieri a tutela della salute dei lavoratori.

Il POS è sempre obbligatorio nelle imprese che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili.

A differenza del DVR, il POS deve essere redatto per ogni cantiere. A redigerlo deve essere il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Quando sono presenti più imprese, il piano operativo di sicurezza, deve essere redatto uno per ciascuna impresa.

A firmarlo è il Datore di Lavoro con l’eventuale controfirma di RLS (o RLST); RSPP; Medico Competente.

Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.

Il Piano di sicurezza e coordinamento è una relazione dettagliata da allegare al contratto di appalto che descrive la varie fasi operative del lavoro e individua le eventuali situazioni a rischio, prevedendone le misure da attuare per la messa in sicurezza del cantiere.

Il PSC è un documento obbligatorio quando sono presenti più imprese nei cantieri, anche non contemporanee, oppure quando una sola azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione.

Il PSC è parte integrante della gara d’appalto e viene redatto nella fase di progettazione dell’opera, prima della richiesta di presentazione dell’offerta.

Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza.

Art. 26 del D.LGs 81/08 sancisce l’obbligo del Datore di Lavoro committente, quale responsabile della collaborazione e del coordinamento tra imprese appaltatrici, di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Il DUVRI è d’obbligo in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda.
Da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto, ad ogni sua variazione deve essere effettuata una nuova consegna. Se presente Piano di sicurezza e coordinamento l’elaborazione del DUVRI non è richiesta.

Il soggetto riesce a mantenere l’equilibrio termico del corpo senza eccessive sollecitazioni del sistema di termoregolazione.

Possiamo definire come microclima, le condizioni microclimatiche specifiche di un ambiente chiuso ottenute esaminando i livelli di temperatura, umidità, correnti e qualità dell’ aria.

La misurazione del microclima comprende la raccolta di dati su questi fattori per valutare se soddisfano i requisiti di comfort e sicurezza per gli occupanti dell’edificio.

 I disagi derivanti possono avere un impatto anche significativo sia sulla salute fisica che sul benessere psicologico dei lavoratori

Tutte le Aziende che operano nel settore della produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita degli alimenti, devono obbligatoriamente dotarsi del Manuale di Autocontrollo (Haccp), un documento dove vengono riportati i requisiti di base per la sicurezza alimentare, la valutazione e l’analisi dei rischi, nonché tutte le informazioni relative alla organizzazione, alla prevenzione e alla riduzione dei pericoli eventualmente identificati.

“L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare”

L’obiettivo principale è fornire una documentazione con cui l’impresa sia in grado di dimostrare di aver operato in modo da eliminare o ridurre i potenziali rischi, predisponendo e applicando determinate procedure che ne consentano la gestione e il controllo dei pericoli e di fornire a tutti i dipendenti facili e utili indicazioni al fine di concretizzare le norme di prevenzione. 

Il Manuale di Autocontrollo deve essere redatto tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’Azienda, dei mezzi di produzione, degli ingredienti e di tutto ciò che possa mettere a rischio la salute dei consumatori o la salubrità del prodotto.

Con il Regolamento Europeo 178/2002 (Reg. 178/02), a partire dal 1° gennaio 2005 diviene obbligatoria in tutta l’unione Europea la tracciabilità alimentare. La normativa impone a tutte le aziende alimentari e mangimistiche, che operano sul territorio europeo, di dotarsi di un sistema di rintracciabilità dei prodotti.

Per rintracciabilità dei prodotti si intende la facoltà di poter seguire e controllare il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale o di qualsiasi altra sostanza destinata alla produzione alimentare, alla sua trasformazione fino ad arrivare alla sua distribuzione.

La tracciatura e la registrazione, del percorso produttivo di un alimento, garantisce, agli operatori del settore e al consumatore finale, di avere una conoscenza completa e trasparente della filiera agroalimentare e della provenienza di un prodotto e di poter operare una scelta consapevole.

Tracciare un elemento è una procedura estremamente utile anche nei casi di contestazione o di emergenza.

La normativa prevede che le emissioni in atmosfera, derivate da lavorazioni e processi produttivi, debbano essere controllate in modo da verificare che non contengano sostanze inquinanti oltre i limiti consentiti. Per poter garantire la salubrità dell’aria negli ambienti di lavoro, le emissioni devono essere aspirate e convogliate verso l’esterno. Il D.Lgs 152/2006 art. 269 prescrive l’obbligo di ottenere un’autorizzazione per poter immettere emissioni nell’ambiente. Tale autorizzazione potrà essere diversa in base al tipo di attività, quantità e tipologia di materiale inquinante.

L’art. 74 del D.Lgs. 152/2006 definisce scarico idrico “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. […]”.

“Gli scarichi idrici possono essere suddivisi in funzione della tipologia delle acque scaricate o del recapito finale a cui sono convogliati. Infatti, in funzione di questi due parametri sono stabilite le tabelle di riferimento con i limiti di legge e, quindi, le prescrizioni che saranno contenute nell’autorizzazione. In base alla natura del refluo.” […] il D.Lgs. 152/2006 d

In base alla normativa ambientale D. Lgs. 152/2006, il Datore di lavoro è chiamato ad effettuare campionamenti e analisi chimiche pertinenti all’attività (aria acqua suolo) e sui rifiuti prodotti.

Dette analisi devono essere eseguite da tecnici qualificati, secondo precise metodologie e con l’ausilio di adeguate attrezzature.

In Italia, la presenza dell’amianto è stata messa al bando con L. 257 del 1992 e la tutela della salute dei cittadini è sancita anche da normative europee. Nel D.M. 6/09/1994 è previsto l’obbligo per proprietari di fabbricati, impianti e/o macchine, in cu vi sia presente materiale contenente amianto (MCA), di nominare un Responsabile del Rischio Amianto (RA) e di effettuare una valutazione dello stato di conservazione dei materiali.

L’RA ha compito di verificare e coordinare tutte le attività manutentive che possano interessare i MCA, gestirne il rischio e la messa in sicurezza, nonché redigere il Programma di controllo valutando le attività di conservazione e manutenzione ed eventualmente le attività di bonifica.

In Italia, la presenza dell’amianto è stata messa al bando con L. 257 del 1992 e la tutela della salute dei cittadini è sancita anche da normative europee. Nel D.M. 6/09/1994 è previsto l’obbligo per proprietari di fabbricati, impianti e/o macchine, in cu vi sia presente materiale contenente amianto (MCA), di nominare un Responsabile del Rischio Amianto (RA) e di effettuare una valutazione dello stato di conservazione dei materiali.

L’RA ha compito di verificare e coordinare tutte le attività manutentive che possano interessare i MCA, gestirne il rischio e la messa in sicurezza, nonché redigere il Programma di controllo valutando le attività di conservazione e manutenzione ed eventualmente le attività di bonifica.

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